DOCUMENTO DI TRASPORTO

Il Documento di trasporto o DDT è stato introdotto in sostituzione della bolla di accompagnamento, la cui obbligatorietà è stata abrogata con il Dpr 14 agosto 1996 n° 472.
Viene emesso per giustificare il trasferimento di un materiale da cedente a cessionario attraverso il trasporto dello stesso, sia che lo stesso venga effettuato in conto proprio dal mittente o dal destinatario, sia che lo stesso venga affidato ad un trasportatore. Deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l’indicazione degli elementi principali dell’operazione.
Può anche essere sostituito dalla fattura accompagnatoria.
Il documento è in formato libero, ossia nessun vincolo di forma, dimensioni o tracciato e deve essere emesso in un minimo di due copie (diversamente dalla bolla di accompagnamento che prevedeva l’emissione di tre copie “valide”): una deve essere trattenuta e conservata dall’emittente; l’altra deve essere consegnata al cessionario in accompagnamento della merce ceduta e trasportata.
Il documento deve riportare i seguenti dati:

  • il numero progressivo
  • la data
  • le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato al trasporto
  • la quantità dei beni trasportati
  • la descrizione dei beni trasportati con l’indicazione della natura e qualità degli stessi.

Anche se non obbligatorio, è opportuno che il documento di trasporto rechi anche l’indicazione del motivo del trasporto (vendita o movimentazione a titolo non traslativo, quale ad esempio riparazione, esposizione, ecc.) ed il termine di resa del trasporto.

 

Questo articolo è rilasciato sotto i termini della GNU Free Documentation License.
Esso utilizza materiale tratto dalla voce di Wikipedia: “Documento di trasporto“.

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